Compensi professionali e patrocinio a spese dello Stato
Lo Studio Legale Colasanti imposta il rapporto con il cliente nel segno della trasparenza, anche con riferimento ai compensi e all’eventuale possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato, quando ne ricorrano i presupposti di legge.
Determinazione dei compensi
I compensi professionali sono determinati in conformità alla normativa vigente e ai parametri forensi, tenendo conto della natura e della complessità dell’incarico, del valore della controversia, dell’urgenza delle attività richieste e delle fasi effettivamente svolte.
Parametri forensi e preventivo
In linea con quanto previsto dalla legge, prima dell’assunzione dell’incarico lo Studio fornisce al cliente un preventivo scritto di massima, che indica:
- l’oggetto dell’attività da svolgere;
- i principali passaggi prevedibili (giudiziali e/o stragiudiziali);
- i criteri di determinazione del compenso, nel rispetto dei parametri forensi;
- le eventuali spese vive e gli esborsi prevedibili (contributo unificato, marche, ecc.).
Il preventivo potrà essere aggiornato in caso di evoluzione significativa della vicenda o di attività ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste.
Modalità di corresponsione e acconti
Di regola è richiesto un acconto iniziale, con successivi pagamenti collegati alle principali fasi dell’attività. Le modalità concrete (es. dilazioni, eventuali accordi specifici) vengono concordate con il cliente al momento del conferimento dell’incarico, nel rispetto della normativa e dei doveri deontologici.
È comunque possibile richiedere in ogni momento chiarimenti sulla situazione dei compensi maturati e sulle attività svolte o da svolgere.
Patrocinio a spese dello Stato
In presenza dei requisiti previsti dalla legge, il cittadino non abbiente può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ottenendo così la copertura, a carico dell’Erario, dei compensi dovuti al difensore per l’attività svolta nell’ambito del procedimento.
Requisiti e ambito di applicazione
L’accesso al patrocinio a spese dello Stato è subordinato, in sintesi, al possesso di determinati requisiti reddituali e alla non manifesta infondatezza della pretesa da far valere o della difesa da svolgere.
Lo Studio può fornire un inquadramento di massima sulla possibilità di presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto:
- del reddito dell’interessato e degli altri componenti del nucleo familiare,
- del tipo di procedimento da instaurare o già pendente,
- della plausibilità giuridica della domanda o delle difese prospettate.
La decisione sull’ammissione spetta comunque all’autorità competente, secondo la disciplina vigente.
Modalità operative
In caso di presumibile sussistenza dei requisiti, il cliente potrà essere assistito nella predisposizione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con indicazione della documentazione reddituale e anagrafica necessaria.
L’ammissione al patrocinio non esonera il cliente da eventuali oneri diversi dai compensi dell’avvocato (ad esempio, spese di soccombenza eventualmente poste a suo carico dal giudice, o altri oneri previsti dalla legge), secondo quanto stabilito dalla normativa.
Per una valutazione concreta è in ogni caso necessario un esame del singolo caso e della relativa documentazione.
Avvertenze
Le informazioni riportate in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del singolo caso né la consultazione diretta della normativa vigente. La disciplina in materia di compensi e di patrocinio a spese dello Stato è soggetta a possibili aggiornamenti: per indicazioni puntuali è opportuno richiedere un colloquio o un parere specifico.
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